Art. 3.
(Interventi speciali
di sostegno economico e familiare).

      1. Nel caso in cui le serie difficoltà di cui all'articolo 2, comma 1, siano di carattere economico o familiare, la donna ha diritto di fruire di aiuti economici per il periodo della gravidanza e dell'allattamento e, in caso di necessità, anche dopo il periodo dell'allattamento e fino a che la necessità sussista.

 

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      2. Ricorrendo le serie difficoltà di cui al comma 1, i comuni hanno l'obbligo di sostenere, ove non esistano nel comune di residenza della gestante asili nido comunali o non vi sia in essi possibilità di accogliere il neonato, la spesa per la frequenza di asili nido gestiti da altri enti pubblici o da privati.
      3. Gli aiuti economici di cui al comma 1 devono essere congrui rispetto alle necessità della donna e del suo nucleo familiare, in modo da assicurare alla donna ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
      4. Ricorrendo le serie difficoltà di cui al comma 1, i comuni hanno l'obbligo di garantire una idonea assistenza domiciliare per la gestante o la sua famiglia.
      5. La regione assegna ai comuni i fondi occorrenti per gli interventi speciali di sostegno economico e familiare e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia stato necessario anticipare in via d'urgenza.